In riferimento al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e
nell’ambito del trasporto scolastico"
Viene posto in evidenza che “a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale vige l’obbligo, per tutti i cittadini, di utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. (….)
- L’obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse;
- L’obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico.
In riferimento alla fase di uscita “il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono gli studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è noto, sono soliti formare raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse”.
Viene anche opportunamente precisato “che nel momento in cui si lasciano le zone adiacenti o di pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, l’obbligo di indossare la mascherina non viene meno se si ricade sotto l’egida di altra disposizione”.
Infine, la nota richiama l’attenzione sul rispetto dell’obbligo dettato dall’Ordinanza da parte di “(…) chiunque si trovi nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla norma, nessuno escluso…”.
ATTENZIONE: al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102 si precisa “….. fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti”.
Il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35 (una somma da euro 400 a euro 1.000).